Il "bonus facciate" è il nuovo sconto fiscale per abbellire gli edifici delle nostre città.
Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti. Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese. Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della
facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.
In cosa consiste
L’agevolazione fiscale consiste in una detrazione dall’imposta lorda (Irpef o Ires) ed è concessa quando si eseguono interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti, anche strumentali. Sono inclusi anche gli interventi di
sola pulitura o tinteggiatura esterna.
Gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
regolamenti edilizi comunali.
La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020 o, per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno
solare, nel periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
A chi spetta
Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli
interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di
intervento.
In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale,
le società semplici
le associazioni tra professionisti, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di
persone, società di capitali).
La detrazione non può essere utilizzata da chi possiede esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva.
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